Vademecum ENEA - Coibentazione strutture verticali e orizzontali
Quinto Focus sui Vademecum ENEA. Si parte, come sempre, dalla definizione dell'agevolazione.
Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica u (w/m2k) riportati in tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
In luogo delle detrazioni i beneficiari possono replica Rolex optare per la cessione del corrispondente credito1.
PER QUALI EDIFICI:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf);
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;
il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 € per unità immobiliare2.
REQUISITI DELL’INTERVENTO:
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
- deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica.
SPESE AMMISSIBILI:
- fornitura e posa in opera di materiale coibente;
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- opere provvisionali e accessorie;
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
“Scheda descrittiva dell'intervento”, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere3, compilata e firmata da un tecnico abilitato.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
di tipo tecnico:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato4, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui
sopra:
e inoltre:
- copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni;
- originale della documentazione inviata all’ENEA debitamente firmata;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti;
di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
(1) Permaggiori approfondimentisirimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entratedel 18.04.2019”
(2) Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzionedeiserramenti la detrazionemassima complessiva rimanedi €60.000.
(3) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQn.6E e siseguano le procedure in essa riportate.
(4) In base alle disposizioni di cui alD.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi
dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005).
Fonte: ENEA