Vademecum ENEA - Microcogeneratori
Undicesimo e ultimo Focus sui vademecum ENEA, dedicato ai microcogeneratori, vediamone la definizione e poi scopriamo come ottenere la detrazione.
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (pes)≥ 20%
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito1.
PER QUALI EDIFICI:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf);
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2019; il limite massimo di detrazione ammissibile è di 100.000 € .
REQUISITI DELL’INTERVENTO:
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
- l’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- per impianti di potenza termica utile complessiva> 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
- Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.
SPESE AGEVOLABILI:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;
- interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere2.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato3 (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- dichiarazione del fornitore (o produttore) dell’unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.
E inoltre:
- originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.
di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
(1) Permaggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delleEntrate del 18.04.2019”
(2) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n.6E e si seguano le procedure in essa riportate.
(3) In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavorisulla conformità al progetto delleopere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);